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title: Il Regolamento UE sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci
description: La Commissione europea creerà un ambiente di logistica digitale per lo scambio di informazioni nel trasporto su strada
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![Il Regolamento UE sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci](https://blog.wenda-it.com/hubfs/Logistica%20digitale%20sostenibile-1.jpg)

agosto 05, 2022

05 agosto 2022

# Il Regolamento UE sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci

L’industria della supply chain ha spazio di manovra per ottimizzare i tempi di lavoro, ridurre il suo impatto ambientale e al contempo muoversi nella direzione di una logistica digitale?

Sulla base di una proposta della Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea (UE) hanno approvato il **nuovo regolamento UE 2020/1056 eFTI** sulle informazioni elettroniche sul **trasporto merci su strada** e per altre vie, che entrerà in vigore nell’agosto 2024 e si muove decisamente nella direzione della **logistica 4.0**.  
La Commissione Europea stima i **benefici in circa 1,3 miliardi € all’anno** grazie alla riduzione degli oneri amministrativi, e prefigura vantaggi sia economici sia ambientali per i grandi risparmi di carta dovuti al processo di digitalizzazione dei documenti di trasporto.  
Gli Stati membri avranno quindi tempo fino ad agosto 2024 per creare **piattaforme digitali** per lo scambio di informazioni. 

 

## **Cosa dice il nuovo regolamento eFTI?**

Il [Regolamento eFTI 2020/1056](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1056) definisce un quadro giuridico che permette agli operatori economici di condividere con le autorità giudiziarie informazioni in formato elettronico in merito al trasporto di merci su strada, ferrovia, per vie di navigazione interna o via aerea nell’Unione Europea. Il regolamento è entrato in vigore il 20 agosto 2020 e si applica a partire dal 21 agosto 2024.

Si vuole così incoraggiare la **digitalizzazione del trasporto merci** e della relativa logistica al fine di ridurre i costi amministrativi, migliorare le capacità di attuazione della normativa da parte delle autorità competenti e **migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto su strada e per altre vie**.

Gli operatori economici interessati potranno mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti relativi al trasporto internazionale in formato elettronico, purché si avvalgano di dati trattati su una piattaforma certificata eFTI.

![camion digitale](https://blog.wenda-it.com/hs-fs/hubfs/camion%20digitale.jpeg?width=640&name=camion%20digitale.jpeg)

Le aziende dovranno conformarsi a due prescrizioni principali:

- Avvalersi di dati trattati su una **piattaforma eFTI certificata** e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato;
- Mettere a disposizione tali **dati in formato leggibile sia da dispositivo automatico**, tramite una connessione autenticata e protetta alla fonte di dati di una piattaforma eFTI, **sia dall’uomo**, sullo schermo del dispositivo elettronico dell’operatore.

Le autorità competenti dovranno:

- **Accettare le informazioni** regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici;
- Accettare le informazioni regolamentari relative alle **spedizioni di rifiuti** senza l’accordo di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006;
- Essere in grado di accedere e **trattare per via elettronica i dati eFTI** messi a disposizione dagli operatori;
- Fornire una **convalida ufficiale**, per esempio un timbro o un certificato, per via elettronica.

***“****Il Regolamento eFTI 2020/1056* ***incoraggia la digitalizzazione*** *del trasporto merci e della logistica****, riduce i costi amministrativi, migliora efficienza e sostenibilità del trasporto su strada*** *e si muove decisamente nella direzione della* ***logistica 4.0”***

 

## **Regolamento 2020/1056: quali vantaggi può portare**

Lo spostamento delle merci, compresi i rifiuti, è accompagnato da un ampio flusso di **informazioni scambiate ancora in formato cartaceo** tra due o più imprese o tra imprese e autorità competenti. L’impiego di documenti cartacei rappresenta un notevole **onere amministrativo** per gli operatori logistici e un **costo supplementare** per gli operatori logistici e i relativi settori (quali ad esempio il commercio e l’industria manifatturiera), in particolare per le PMI, e ha un **impatto negativo sull’ambiente**.

Le stime della Commissione Europea indicano **benefici economici fino a 27 miliardi €** nei prossimi 20 anni, grazie alla riduzione degli oneri amministrativi resa possibile dall'impostazione di una **logistica digitale** diffusa, che consente **risparmi tra i 75 e i 102 milioni di ore di lavoro** all'anno[1](https://blog.wenda-it.com/it-it/regolamento-ue-informazioni-elettroniche-trasporto-merci-efti#Note).

Si prevede che la spedizione di merci attraverso le frontiere dell'UE e tra i vari modi di trasporto diventerà più facile e meno costosa. Ciò potrebbe tradursi in **tempi di consegna più rapidi e prezzi più bassi per i consumatori**. Per gli **operatori** del trasporto stradale e per altre vie, i **risparmi** sui costi operativi ammonterebbero a circa **12 miliardi €** nel periodo 2018-2040[2](https://blog.wenda-it.com/it-it/regolamento-ue-informazioni-elettroniche-trasporto-merci-efti#Note).

Si prevedono **impatti ambientali positivi**, in linea con i risultati generalmente apportati dalle buone pratiche della logistica 4.0, grazie alla diminuzione della quota modale del trasporto su strada. In termini cumulativi, si stima che i **risparmi sulle emissioni di CO2** ammonteranno a oltre **1.300 mila tonnellate** nel periodo 2018-2040, pari a 74 milioni di euro di risparmi sui costi esterni. I costi di congestione dovrebbero ridursi di quasi 300 milioni di euro nello stesso periodo. Inoltre, non stampando più in media 1-5 copie di ogni documento per spedizione, **si risparmierebbero circa 2-8 miliardi di fogli di carta**, ovvero l'equivalente di **180-900 mila alberi all'anno**[3](https://blog.wenda-it.com/it-it/regolamento-ue-informazioni-elettroniche-trasporto-merci-efti#Note).

 ![logistica digitale sostenibile](https://blog.wenda-it.com/hs-fs/hubfs/logistica%20digitale%20sostenibile.jpeg?width=628&name=logistica%20digitale%20sostenibile.jpeg)

***“****Le stime della Commissione Europea* *indicano* ***benefici*** *fino a* ***27 miliardi €*** *nei prossimi* ***20 anni”***

## **Applicare il regolamento eFTI: digitalizzare le informazioni e renderle disponibili**

La Commissione Europea svilupperà le specifiche tecniche per le piattaforme eFTI entro il 2022. Gli Stati membri avranno quindi 30 mesi di tempo per creare **piattaforme di logistica digitale per lo scambio di informazioni**. Entro agosto 2024, gli operatori del trasporto stradale e per altre vie saranno in grado di presentare informazioni elettroniche utilizzando un [formato armonizzato](https://wenda-it.com/focus/aggregazioni-di-dati-nelle-supply-chain/) in tutti gli Stati membri dell'UE.

La Commissione europea deve adottare atti delegati o di esecuzione non più tardi del 21 febbraio 2023 al fine di **definire gli insiemi di dati comuni e sottoinsiemi di dati eFTI** affinché rispecchino le prescrizioni in materia di informazioni regolamentari, specifichino la definizione e le caratteristiche tecniche di ogni elemento di dati, e si prefiggano di garantire l’**interoperabilità** con i pertinenti modelli di dati accettati a livello internazionale, secondo il paradigma della logistica 4.0.

Le **piattaforme eFTI** utilizzate per il trattamento dei dati regolamentari devono fornire **funzionalità** che assicurino che:

- Il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati, mantenendo la riservatezza sui dati commerciali;
- Le autorità competenti possano accedere e trattare i dati in conformità delle specifiche adottate;
- Gli operatori possano mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni;
- Sia possibile stabilire un unico collegamento elettronico di [identificazione tra una spedizione e i relativi elementi di dati](https://wenda-it.com/focus/visibilita-tracciabilita-e-trasparenza-della-supply-chain/);
- I dati possano essere trattati esclusivamente sulla base di un accesso autorizzato e autenticato;
- Le attività di trattamento dei dati siano registrate in registri delle operazioni;
- I dati possano essere archiviati e restino accessibili;
- I dati siano protetti da danneggiamenti e furto.

I **prestatori di servizi eFTI** devono garantire che:

- I dati siano trattati esclusivamente dagli utenti autorizzati;
- I dati siano archiviati e restino accessibili conformemente al diritto dell’Unione Europea e al diritto nazionale;
- Le autorità competenti abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari senza l’addebito di spese o diritti;
- I dati siano adeguatamente protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

***“La Commissione adotterà non oltre il 21 agosto 2023 il primo atto di esecuzione che riguarderà tali prescrizioni per le piattaforme eFTI e i prestatori di servizi eFTI.”***

Gli organismi di valutazione della conformità saranno accreditati da organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri dell’Unione per certificare le piattaforme eFTI e i prestatori di servizi eFTI.

 

## **Conclusioni**

Con questo Regolamento, la Commissione europea creerà un ambiente di logistica digitale per lo scambio di informazioni nel trasporto su strada e per altre vie, sostituendo la documentazione cartacea del settore. Muoversi verso il paradigma della logistica 4.0, mettendo al centro sostenibilità e digitalizzazione, apporterà vantaggi economici e sociali a tutti gli attori della supply chain. Non resta che lavorare duramente per far passare il messaggio che le piattaforme digitali possono aiutare un intero sistema economico ad arrivare a un elevato livello di maturità tecnologica e a incamerare tutti i benefici che questo comporta.

 

 

## Note

1. [European Commission Staff Working Document: Executive Summary of the Impact Assessment](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0184&from=EN) (SWD(2018) 184 final). I risparmi sono calcolati rispetto a uno scenario in cui non viene effettuato alcun intervento politico a livello di UE.  
2. *Ibidem*  
3. I risparmi sono calcolati rispetto a uno scenario in cui non viene effettuato alcun intervento politico a livello di UE.

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